PRODOTTI IN BUONO STATO

Al fine di poter realizzare la sostituzione di un prodotto saranno imprescindibili le seguenti condizioni:

La sostituzione deve essere realizzata in un periodo di 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il prodotto deve trovarsi in perfette condizioni e con l’imballaggio originale non deteriorato, con incluse eventuali protezioni in sughero e custodie di plastica e sigilli per prodotti tecnici intatto.

Il prodotto deve essere completo di tutti i suoi accessori e complementi.

Prodotti difettosi

1. La politica dei resi di Martin grow shop Distribuzione  è soggetta alle condizioni dettate dai fabbricanti dei differenti prodotti indicate sulla garanzia che accompagna gli stessi, sia per quanto riguarda i resi sia per la riparazione, sostituzione, ecc.

Tendendo in conto le condizioni dei fabbricanti, non possiamo ammettere resi di prodotti difettosi senza lo scontrino/fattura di acquisto così come non possiamo accettare i resi di prodotti elettrici/elettronici che presentano i cavi rotti o tagliati.

I fabbricanti rifiutano i resi di prodotti con i cavi tagliati nonostante il prodotto possa essere effettivamente difettoso e rientri nella garanzia.

2. Nel caso di difetti di fabbricazione/funzionamento è obbligatorio compilare il nostro formulario online di restituzione o il formulario specifico di restituzione nel caso dei semi, così come è obbligatorio includere la garanzia del fabbricante, sigillata e datata, per i prodotti che la comprendono.

Se possibile, includere anche l’imballaggio.

Se la restituzione venisse effettuata in meno di 15 giorni dalla ricezione, è imprescindibile inviare il prodotto completo del suo imballaggio originale.

3. La normale usura di parti, materiali o componenti degli apparecchi non verrà considerata non conforme, così come le avarie o i difetti del prodotto:

Determinati dalla normale usura delle parti, materiali o componenti (come gli elettrodi degli apparecchi di misura o le membrane degli umidificatori);

Determinati da un utilizzo inadeguato dello stesso o dal mancato adempimento delle operazioni di manutenzione consigliate dal fabbricante;

Determinati dalla conseguenza di un incidente o dall’uso errato nelle operazioni di manutenzione (come la pulizia del tessuto di un elettrodo di riferimento o il cambio di membrana di qualsiasi tipo di umidificatore).

4. Quando vengono restituiti più prodotti difettosi, preghiamo di comunicare con certificazione invio di spedizione e corriere, correttamente imballata, dall’agenzia di trasporti.

È obbligatorio includere nel pacchetto un elenco dei prodotti difettosi inclusi

5.Una volta ricevuta la merce difettosa, il reparto tecnico del distributore verificherà se questa soddisfa le condizioni di restituzione, in caso affermativo verrà effettuata la sostituzione oppure un rimborso in denaro.

I prodotti per i quali il fabbricante possiede un servizio tecnico proprio verranno rispediti alla fabbrica, per cui il tempo di attesa non può essere definito.

6. Se il prodotto non dovesse soddisfare le condizioni di restituzione, questo non verrà né sostituito, né rimborsato, ma verrete contattati e procederemo alla spese di spedizione e rimborso di spedizione reso con ritiro a Martin grow shop Distribuzione e pertanto verrà restituito lo stesso nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto.

Semi di Cannabis da Collezione: Normativa e resi:

I Semi da collezione sono acquistabili come tutela della genetica e per legge non possono essere germinati ne coltivabili il rimborso avverrà fatto solo se il sigillo originale del pacco inviato sia integro o numero di registro tutela della genetica casa produttrice integro e ben leggibile.

Le norme sui semi di cannabis certificati e su quelli su cui vige il divieto di coltivazione sono regolati dagli artt. 28 e 73 del DPR 309/90

Articolo 28

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 – decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno

1985, n. 297, art. 3, comma 4 – legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Sanzioni

1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell’articolo 26, è assoggettato a sanzioni penali ed amministrative stabilite fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l’autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.

3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell’articolo 86.

Articolo 73

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1)

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1. bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

1. sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

2. medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2. bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

5. bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle

parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto

2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

I semi di Cannabis sono esclusi dalla nozione legale di Cannabis, ciò significa che essi non sono da considerarsi sostanza stupefacente (L.412 del 1974, art.1,comma 1, lett.B; Convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e tabella II del decreto ministeriale

27/7/1992).

In Italia la coltivazione di Cannabis è vietata (artt.28 e 73 del DPR 309/90). Pertanto questi semi potranno essere utilizzati esclusivamente per fini collezionistici e per la preservazione genetica con numero di registro preservazione del seme.

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